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Codice Civile

LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO IV
Della divisione
CAPO V
Dell'annullamento e della rescissione in materia di divisione

Art. 761

Annullamento per violenza o dolo

I. La divisione può essere annullata quando è l'effetto di violenza o di dolo.

II. L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o in cui il dolo è stato scoperto.