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Codice Civile

LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO IV
Della divisione
CAPO IV
Degli effetti della divisione e della garanzia delle quote

Art. 758

Garanzia tra coeredi

I. I coeredi si devono vicendevole garanzia per le sole molestie ed evizioni derivanti da causa anteriore alla divisione.

II. La garanzia non ha luogo, se è stata esclusa con clausola espressa nell'atto di divisione, o se il coerede soffre l'evizione per propria colpa.