Codice Civile


LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO IV
Della divisione
CAPO IV
Degli effetti della divisione e della garanzia delle quote

Art. 758

Garanzia tra coeredi
TESTO A FRONTE

I. I coeredi si devono vicendevole garanzia per le sole molestie ed evizioni derivanti da causa anteriore alla divisione.

II. La garanzia non ha luogo, se è stata esclusa con clausola espressa nell'atto di divisione, o se il coerede soffre l'evizione per propria colpa.