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Codice Civile

LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO IV
Della divisione
CAPO II
Della collazione

Art. 740

Donazioni fatte all'ascendente dell'erede

I. Il discendente che succede per rappresentazione deve conferire ciò che è stato donato all'ascendente, anche nel caso in cui abbia rinunziato all'eredità di questo.