Codice Civile
LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO IV
Della divisione
CAPO II
Della collazione
I. I figli e i loro discendenti (1) ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati.
II. La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile.
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(1) L'art. 87, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha soppresso, con effetto dal 7 febbraio 2014, le parole «legittimi e naturali».