Codice Civile


LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO III
Delle successioni testamentarie
CAPO VII
Degli esecutori testamentari

Art. 709
Conto della gestione

I. L'esecutore testamentario deve rendere il conto della sua gestione al termine della stessa, e anche spirato l'anno dalla morte del testatore, se la gestione si prolunga oltre l'anno.

II. Egli è tenuto, in caso di colpa, al risarcimento dei danni verso gli eredi e verso i legatari.

III. Gli esecutori testamentari, quando sono più, rispondono solidalmente, per la gestione comune.

IV. Il testatore non può esonerare l'esecutore testamentario dall'obbligo di rendere il conto o dalla responsabilità della gestione.