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Codice Civile

LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO III
Delle successioni testamentarie
CAPO VII
Degli esecutori testamentari

Art. 706

Divisione da compiersi dall'esecutore testamentario

I. Il testatore può disporre che l'esecutore testamentario, quando non è un erede o un legatario, proceda alla divisione tra gli eredi dei beni dell'eredità. In questo caso si osserva il disposto dell'articolo 733.

II. Prima di procedere alla divisione l'esecutore testamentario deve sentire gli eredi.