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Codice Civile

LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO III
Delle successioni testamentarie
CAPO VI
Delle sostituzioni
SEZIONE II
Della sostituzione fedecommissaria

Art. 696

Devoluzione al sostituito

I. L'eredità si devolve al sostituito al momento della morte dell'istituito.

II. Se le persone o gli enti che hanno avuto cura dell'incapace muoiono o si estinguono prima della morte di lui, i beni o la porzione dei beni che spetterebbe loro è devoluta ai successori legittimi dell'incapace.