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Codice Civile

LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO III
Delle successioni testamentarie
CAPO VI
Delle sostituzioni
SEZIONE I
Della sostituzione ordinaria

Art. 689

Sostituzione plurima. Sostituzione reciproca

I. Possono sostituirsi più persone a una sola e una sola a più.

II. La sostituzione può anche essere reciproca tra i coeredi istituiti. Se essi sono stati istituiti in parti disuguali, la proporzione fra le quote fissate nella prima istituzione si presume ripetuta anche nella sostituzione. Se nella sostituzione insieme con gli istituiti è chiamata un'altra persona, la quota vacante viene divisa in parti uguali tra tutti i sostituiti.