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Codice Civile

LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO III
Delle successioni testamentarie
CAPO V
Dell'istituzione di erede e dei legati
SEZIONE V
Della revocazione delle disposizioni testamentarie

Art. 687

Revocazione per sopravvenienza di figli

I. Le disposizioni a titolo universale o particolare, fatte da chi al tempo del testamento non aveva o ignorava di aver figli o discendenti, sono revocate di diritto per l'esistenza o la sopravvenienza di un figlio o discendente del testatore, benché postumo, anche adottivo, ovvero per il riconoscimento di un figlio nato fuori dal matrimonio. (1)

II. La revocazione ha luogo anche se il figlio è stato concepito al tempo del testamento. (2)

III. La revocazione non ha invece luogo qualora il testatore abbia provveduto al caso che esistessero o sopravvenissero figli o discendenti da essi.

IV. Se i figli o discendenti non vengono alla successione e non si fa luogo a rappresentazione, la disposizione ha il suo effetto.

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(1) Con effetto dal 7 febbraio 2014, l'art. 85, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha soppresso la parola «legittimo», e sostituito alle parole «o legittimato o» la parola «anche» e alla parola «naturale» le parole «nato fuori del matrimonio».
(2) Comma sostituito con effetto dal 7 febbraio 2014, dall'art. 85, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154. Il testo sostituito recitava «La revocazione ha luogo anche se il figlio è stato concepito al tempo del testamento, e, trattandosi di figlio naturale legittimato, anche se è già stato riconosciuto dal testatore prima del testamento e soltanto in seguito legittimato».