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Codice Civile

LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO III
Delle successioni testamentarie
CAPO V
Dell'istituzione di erede e dei legati
SEZIONE IV
Del diritto di accrescimento

Art. 676

Effetti dell'accrescimento

I. L'acquisto per accrescimento ha luogo di diritto.

II. I coeredi o i legatari, a favore dei quali si verifica l'accrescimento, subentrano negli obblighi a cui era sottoposto l'erede o il legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale.