ilcaso.it

Codice Civile

LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO III
Delle successioni testamentarie
CAPO V
Dell'istituzione di erede e dei legati
SEZIONE I
Disposizioni generali

Art. 629

Disposizioni a favore dell'anima

I. Le disposizioni a favore dell'anima sono valide qualora siano determinati i beni o possa essere determinata la somma da impiegarsi a tal fine.

II. Esse si considerano come un onere a carico dell'erede o del legatario, e si applica l'articolo 648.

III. Il testatore può designare una persona che curi la esecuzione della disposizione, anche nel caso in cui manchi un interessato a richiedere l'adempimento.