Codice Civile
LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO III
Delle successioni testamentarie
CAPO IV
Della forma dei testamenti
SEZIONE III
Della pubblicazione dei testamenti olografi e dei testamenti segreti
Delle successioni
TITOLO III
Delle successioni testamentarie
CAPO IV
Della forma dei testamenti
SEZIONE III
Della pubblicazione dei testamenti olografi e dei testamenti segreti
Art. 621
Pubblicazione del testamento segreto
I. Il testamento segreto deve essere aperto e pubblicato dal notaio appena gli perviene la notizia della morte del testatore. Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, che sia fissato un termine per l'apertura e la pubblicazione.
II. Si applicano le disposizioni del terzo comma dell'articolo 620.