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Codice Civile

LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO III
Delle successioni testamentarie
CAPO IV
Della forma dei testamenti
SEZIONE II
Dei testamenti speciali

Art. 613

Consegna

I. Se la nave approda a un porto estero in cui vi sia una autorità consolare, il comandante è tenuto a consegnare all'autorità medesima uno degli originali del testamento e una copia dell'annotazione fatta sul giornale di bordo ovvero sul giornale nautico e sul ruolo di equipaggio.

II. Al ritorno della nave nello Stato, i due originali del testamento, o quello non depositato durante il viaggio, devono essere consegnati all'autorità marittima locale insieme con la copia della predetta annotazione.

III. Della consegna si rilascia dichiarazione, di cui si fa cenno in margine all'annotazione sopraindicata.