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Codice Civile

LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO IV
Dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta
CAPO I
Dell'assenza

Art. 54

Limiti alla disponibilità dei beni

I. Coloro che hanno ottenuto l'immissione nel possesso temporaneo dei beni non possono alienarli, ipotecarli o sottoporli a pegno, se non per necessità o utilità evidente riconosciuta dal tribunale.

II. Il tribunale nell'autorizzare questi atti dispone circa l'uso e l'impiego delle somme ricavate.