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Codice Civile

LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO I
Disposizioni generali sulle successioni
CAPO X
Dei legittimari
SEZIONE I
Dei diritti riservati ai legittimari

Art. 537

Riserva a favore dei figli (1)

I. Salvo quanto disposto dall'articolo 542, se il genitore lascia un figlio solo, a questi è riservata la metà del patrimonio. (2)

II. Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli. (3)

III. [...] (4)

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(1) L'art. 71, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha soppresso, con effetto dal 7 febbraio 2014, le parole «legittimi e naturali».
(2) L'art. 71, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha soppresso, con effetto dal 7 febbraio 2014, le parole «legittimo o naturale».
(3) L'art. 71, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha soppresso, con effetto dal 7 febbraio 2014, le parole: «, legittimi e naturali».
(4) Comma abrogato dall'art. 71, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, con effetto dal 7 febbraio 2014. Il testo del comma abrogato recitava: «I figli legittimi possono soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongano. Nel caso di opposizione decide il giudice, valutate le circostanze personali e patrimoniali». L'art. 65, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha soppresso, con effetto dal 7 febbraio 2014, le parole: «legittimi o naturali».