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Codice Civile

LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO I
Disposizioni generali sulle successioni
CAPO VIII
Dell'eredità giacente

Art. 530

Pagamento dei debiti ereditari

I. Il curatore può provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati, previa autorizzazione del tribunale.

II. Se però alcuno dei creditori o dei legatari fa opposizione, il curatore non può procedere ad alcun pagamento, ma deve provvedere alla liquidazione dell'eredità secondo le norme degli articoli 498 e seguenti.