CAPO I
Disposizioni di attuazione
SEZIONE II
Disposizioni relative al libro II

Art. 53

TESTO A FRONTE

I. Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e vidimato in ciascun foglio dal cancelliere. Nell'ultima pagina il cancelliere indica il numero dei fogli di cui esso è composto.

II. Il registro può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda e la cancelleria deve rilasciare gli estratti e i certificati che sono richiesti.