Codice Civile


LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO I
Disposizioni generali sulle successioni
CAPO VII
Della rinunzia all'eredità

Art. 526
Impugnazione per violenza o dolo

I. La rinunzia all'eredità si può impugnare solo se è l'effetto di violenza o di dolo.

II. L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo.