Codice Civile


LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO I
Disposizioni generali sulle successioni
CAPO VII
Della rinunzia all'eredità

Art. 524
Impugnazione della rinunzia da parte dei creditori

I. Se taluno rinunzia, benché senza frode, a una eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti.

II. Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinunzia.