Codice Civile


LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO III
Del domicilio e della residenza

Art. 46
Sede delle persone giuridiche

I. Quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio, per le persone giuridiche si ha riguardo al luogo in cui è stabilita la loro sede.

II. Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell'articolo 16 o la sede risultante dal registro è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche questa ultima.