Codice Civile


LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO I
Disposizioni generali sulle successioni
CAPO I
Dell'apertura della successione, della delazione e dell'acquisto dell'eredità

Art. 457

Delazione dell'eredità
TESTO A FRONTE

I. L'eredità si devolve per legge o per testamento.

II. Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria.

III. Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari.


GIURISPRUDENZA


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