Codice Civile


LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO X
Della tutela e dell'emancipazione
CAPO I
Della tutela dei minori
SEZIONE V
Del rendimento del conto finale

Art. 388

Divieto di convenzioni prima dell'approvazione del conto
TESTO A FRONTE

I. Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore può aver luogo prima che sia decorso un anno dall'approvazione del conto della tutela.

II. La convenzione può essere annullata su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.