CAPO I
Disposizioni di attuazione
SEZIONE I
Disposizioni relative al libro I

Art. 38

TESTO A FRONTE

I. Sono di competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti previsti dagli articoli 84, 90, 250, ultimo comma, 251, 317-bis, ultimo comma, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Sono di competenza del tribunale ordinario i procedimenti previsti dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile, anche se instaurati su ricorso del pubblico ministero, quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero giudizio ai sensi degli articoli 250, quarto comma, 268, 277, secondo comma, e 316 del codice civile, dell'articolo 710 del codice di procedura civile e dell'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898. In questi casi il tribunale per i minorenni, d'ufficio o su richiesta di parte, senza indugio e comunque entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale ordinario, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua. I provvedimenti adottati dal tribunale per i minorenni conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale ordinario. Il pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, nei casi di trasmissione degli atti dal tribunale per i minorenni al tribunale ordinario, provvede alla trasmissione dei propri atti al pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario. (1)

II. Il tribunale per i minorenni è competente per il ricorso previsto dall'articolo 709-ter del codice di procedura civile quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, un procedimento previsto dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile. Nei casi in cui è già pendente o viene instaurato autonomo procedimento previsto dall'articolo 709-ter del codice di procedura civile davanti al tribunale ordinario, quest'ultimo, d'ufficio o a richiesta di parte, senza indugio e comunque non oltre quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale per i minorenni, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua. I provvedimenti adottati dal tribunale ordinario conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale per i minorenni. (2)

III. Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria. Nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

IV. Fermo restando quanto previsto per le azioni di stato, il tribunale competente provvede in ogni caso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e i provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente. Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni (3).

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(1) Comma sostituito dalla legge 26 novembre 2021 n. 206, art. 1, comma 27, con effetto dal 24 dicembre 2021. La modifica si applica ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge citata. Il comma sostituito recitava «Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Per i procedimenti di cui all'articolo 333 resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316, del codice civile; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario. Sono, altresì, di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 251 e 317-bis del codice civile».
(2) Comma inserito dalla legge 26 novembre 2021 n. 206, art. 1, comma 27, con effetto dal 24 dicembre 2021. La modifica si applica ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge citata.
(3) L'articolo era stato sostituito dall'art. 3 l. 20 dicembre 2012, n. 219. Il testo sostituito recitava:
«I. Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 171, 194, comma secondo, 250, 252, 262, 264, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, nonché nel caso di minori dall'articolo 269, primo comma, del codice civile.
II. Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria.
III. In ogni caso il tribunale provvede in camera di consiglio sentito il pubblico ministero.
IV. Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni».


GIURISPRUDENZA

Provvedimenti "de potestate" emessi dal tribunale ordinario nell’ambito di giudizi di separazione e scioglimento del matrimonio - “Ante” riforma - Impugnabilità con ricorso straordinario per cassazione - Esclusione - Fondamento

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I provvedimenti "de potestate" adottati dal tribunale ordinario, quando competente ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., nel corso dei giudizi aventi ad oggetto la separazione e lo scioglimento (o cessazione degli effettivi civili) del matrimonio, nel sistema normativo antecedente alla riforma di cui al d.lgs. n. 149 del 2022, non sono impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, della Costituzione, trattandosi di provvedimenti temporanei incidenti su diritti soggettivi (in tal senso decisori) ma non definitivi, in quanto privi di attitudine al giudicato seppur "rebus sic stantibus", essendo destinati ad essere assorbiti nella sentenza conclusiva del grado di giudizio e, comunque, revocabili e modificabili in ogni tempo per una nuova e diversa valutazione delle circostanze di fatto preesistenti o per il sopravvenire di nuove circostanze. (massima ufficiale)

Cassazione Sez. Un. Civili, 25 Luglio 2023, n. 22423.


Giudizi per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale - Ampliamento solo in sede di reclamo del "thema decidendum" a comportamenti dei genitori pregiudizievoli al figlio - Conseguenze - Dovere di sollecitare il contraddittorio sul nuovo oggetto di indagine e nomina di un curatore speciale al minore - Necessità - Omissione - Conseguenze - Fondamento.
In tema di procedimenti instaurati per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, l'ampliamento in sede di reclamo del "thema decidendum" a comportamenti dei genitori pregiudizievoli al minore, rilevanti ex art. 333 c.p.c., comporta per il giudice, oltre al dovere di sollecitare il contraddittorio sul nuovo oggetto di indagine ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c., anche quello di nominare un curatore speciale al figlio per il sopravvenuto conflitto di interessi con i genitori, la cui inottemperanza determina la nullità del giudizio di impugnazione e, in sede di legittimità, la cassazione con rinvio alla Corte d'appello, dovendo escludersi il rinvio al primo giudice, perché contrario al principio fondamentale della ragionevole durata del processo (espresso dall'art. 111, comma 2, Cost. e dall'art. 6 CEDU), di particolare rilievo per i procedimenti riguardanti i minori, e comunque precluso dalla natura tassativa delle ipotesi di cui agli artt. 353, 354 e 383, comma 3, c.p.c., che non comprendono quelle in esame, ove le nullità attengono al solo giudizio di reclamo. (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. I, 09 Marzo 2022, n. 7734.


Tribunale per i minorenni - Procedimento ex art. 330 c.c. - Successiva proposizione avanti al tribunale ordinario di domanda ex art.316 c.c. - Attrazione della competenza da parte del tribunale per i minorenni - Esclusione - Fondamento.
La proposizione, ex art. 316 c.c., avanti al tribunale ordinario da parte di uno dei genitori di una domanda per l'affidamento esclusivo di un minore, ai sensi degli artt. 337 quater e 316 bis c.c., nella pendenza avanti al tribunale per i minorenni di un procedimento per la decadenza dalla responsabilità genitoriale dell'altro genitore, pur escludendo l'attrazione al tribunale ordinario del procedimento "de potestate", in quanto anteriormente instaurato, non determina l'attrazione della competenza sul procedimento per l'affidamento del figlio al tribunale minorile, senza che rilevi la circostanza che, nella specie, l'oggetto della domanda, proposta ai sensi dell'art. 316 c.c., sia costituito unicamente dall'adozione dei provvedimenti nell'interesse della prole, poichè il carattere tassativo delle competenze attribuite al tribunale per i minorenni e la mancata previsione di una "vis attractiva" in favore dello stesso, impongono di ritenere che il giudizio successivamente promosso dinanzi al tribunale ordinario resti attribuito alla sua competenza, ferma restando la necessità di tener conto nell'adozione dei provvedimenti nell'interesse della prole delle determinazioni assunte dal giudice specializzato. (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. VI, 10 Giugno 2021, n. 16340.


Famiglia – Provvedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio – Emergenza COVID-19 – Limiti e modalità di svolgimento del diritto di visita dei figli minori.
Durante il periodo di emergenza determinato dal virus COVID-19, il diritto-dovere dei genitori e dei figli minori di incontrarsi deve sottostare alle limitazioni alla circolazione delle persone legalmente stabilite per ragioni sanitarie e ciò in particolare quando: a) il genitore provenga da un luogo ad alto tasso di contagio virale; b) non sia dimostrato che lo stesso abbia rigorosamente rispettato le prescrizioni imposte dalla normativa vigente; c) non sia chiaro se nell’abitazione di destinazione siano presenti altre persone, oltre al ricorrente.

Rimane tuttavia fermo il diritto del genitore di mantenere rapporti significativi e costanti con i figli anche attraverso strumenti telematici che consentano conversazioni in videochiamata con cadenza anche quotidiana. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Tribunale Vasto, 02 Aprile 2020.


Persone - Provvedimento di attribuzione dell’età - Competenza - Tribunale per i Minorenni su richiesta del Pubblico Ministero.
Il provvedimento di attribuzione dell’età, impugnabile in sede di reclamo secondo la procedura prevista per i procedimenti in camera di consiglio, è un provvedimento di natura decisoria rimesso al giudice, che si colloca all’esito degli accertamenti demandati dalla norma al Pubblico Ministero Minorile e da emettersi dunque su richiesta del Pubblico Ministero stesso fondata appunto su quegli esperiti accertamenti; secondo tale interpretazione, poichè ad essere investito degli accertamenti è il Pubblico Ministero Minorile, la competenza per il “provvedimento di attribuzione dell’età” risulta naturalmente rimessa (mancando ogni indicazione in contrario) al Tribunale per i Minorenni, a cui in generale sono rivolte, in materia civile e penale, le richieste del Pubblico Ministero minorile. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata) Tribunale Trieste, 12 Luglio 2017.


Matrimonio – Separazione giudiziale – Domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale promossa nel giudizio di separazione personale – Competenza del Giudice Ordinario – Sussistenza

Decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. – Fattispecie
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Spetta al giudice investito del procedimento di separazione personale, ai sensi dell’art. 38 disp. att. c.c., pronunciare sulla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale, formulata nel corso dello stesso. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Il persistente disinteresse sia morale che materiale del genitore nei confronti della figlia unitamente alla aggressione fisica e verbale perpetrata tale determinare nella minore un grave turbamento, giustificano, ex art. 330 c.c., la adozione della misura della revoca della responsabilità genitoriale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Tribunale Mantova, 21 Marzo 2017.


Ricorso degli ascendenti per far valere il loro diritto a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni - Art. 317-bis c.c. Competenza del tribunale per i minorenni, anziché del tribunale ordinario - Eccesso di delega - Irragionevolezza sotto più profili.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 38, primo comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile, come modificato dall’art. 96, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 76, 77 e 111 della Costituzione. Il “cumulo processuale” si giustifica in relazione alla circostanza per cui le parti coinvolte in giudizio siano soggettivamente “le stesse” (vale a dire i genitori in fase di separazione o divorzio e i figli minori); e, inoltre, in relazione alla necessità che il giudice possa adottare, in costanza di una crisi coniugale aggravata da comportamenti genitoriali pregiudizievoli per i figli, le misure più opportune per la migliore tutela degli interessi di questi ultimi. Identico discorso vale, ovviamente, anche per la vis attrattiva disposta a favore del tribunale ordinario ove, sempre «tra le stesse parti», penda giudizio ai sensi dell’art. 316 cod. civ., per il caso di contrasto tra i genitori su questioni di particolare importanza in tema di responsabilità genitoriale sui figli minori. Si tratta, quindi, di una “concentrazione” processuale che presenta una ratio evidentemente non irragionevole e non certo riconducibile a mere esigenze di speditezza processuale. La quale ratio, tuttavia, non impone affatto di adottare una medesima soluzione regolativa per l’ipotesi, del tutto differente, del contenzioso introdotto da parte degli ascendenti che lamentino un pregiudizio per il loro diritto di mantenere con i nipoti minorenni «rapporti significativi», quando sia stato loro impedito di esercitarlo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata) Corte Costituzionale, 24 Settembre 2015, n. 194.


Famiglia non fondata sul matrimonio – Partner (convivente) di persona che sia genitore di un minore – Relazione affettiva duratura (eteroaffettiva o omoaffettiva) – Interruzione della relazione – Effetti – Diritto del minore a intrattenere rapporti con il genitore cd. sociale – Sussiste.
In materia di famiglia, tutelata dall’art. 8 della CEDU, anche una relazione de facto può integrare un “rapporto familiare” e, conseguentemente, avere rilevanza giuridica, nell’interesse preminente del fanciullo, come accade nel caso in cui, oltre all’affetto generico, sussistano altri indici di stabilità, attuale o potenziale, quale potrebbe essere quello di una progettualità genitoriale comune (per i partners) e di una convivenza avutasi per un tempo significativo, anche se poi cessata. Invero, in questa prospettiva, la determinazione del carattere familiare delle relazioni di fatto deve tener conto di un certo numero di elementi, quali il tempo vissuto insieme, la qualità delle relazioni, così come il ruolo assunto dall’adulto nei confronti del bambino e la percezione che quest’ultimo ha dell’adulto. Al cospetto di questi elementi, la relazione “di fatto”, nonostante l’assenza di un rapporto giuridico di parentela, può rientrare nella nozione di vita familiare ai sensi dell'articolo 8 CEDU. E, peraltro, valorizzando il criterio guida del superiore interesse del fanciullo, il profilo della discendenza genetica non va più considerato determinante ai fini dell’attribuzione al minore del diritto di mantenere stabili relazioni con chi ha comunque rivestito nel tempo il ruolo sostanziale di genitore, pur non essendo legato da rapporti di appartenenza genetica o di adozione con il minore stesso (cd. genitore sociale). Quando il rapporto instauratosi tra il minore e il genitore sociale è tale da fondare l’identità personale e familiare del bambino stesso, questo rapporto deve essere salvaguardato, alla pari di quanto riconosce oggi l’art. 337 ter ai figli nei confronti dei genitori biologici. Questa interpretazione evolutiva si impone a maggior ragione nell’ipotesi della separazione personale della coppia omosessuale che abbia convissuto con i figli minori di uno dei due, instaurando un rapporto di genitorialità sociale con l’altro. Invero, in tali circostanze l’unico rapporto riconosciuto e tutelato dalla legge è quello con il genitore biologico, mentre il rapporto con il genitore sociale – sebbene avvertito e vissuto dal minore alla stregua dell’ “altra figura genitoriale” – non riceve alcun riconoscimento o tutela, con conseguente privazione del minore della doppia figura genitoriale, in spregio al principio fondante in ambito di crisi coniugale o della coppia di fatto del mantenimento di rapporti costanti con ambedue le figure genitoriali. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata) Tribunale Palermo, 06 Aprile 2015.


Legge 219/2012 – Nuovo art. 38 disp. att. c.c. – Nuova competenza cd. per attrazione del tribunale Ordinario – Domanda di decadenza ex art. 330 c.c. proposta in via autonoma – Competenza del TM – Sussiste.
La domanda di decadenza della responsabilità genitoriale genitoriale (non riconducibile ai provvedimenti di cui all'art. 316 cod. civ. bensì all'art. 330 c.c.), rientra nella giurisdizione del tribunale per i minorenni (art. 38 disp. att. cod. civ.). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata) Cassazione civile, sez. VI, 12 Febbraio 2015, n. 2837.


Legge 219/2012 – Nuovo art. 38 disp. att. c.c. – Nuova competenza cd. per attrazione del tribunale Ordinario – Domanda di decadenza ex art- 333 c.c. – Competenza del t.o. – Sussiste.
L'art. 38, primo comma, primo periodo, disp. att. cod. civ. — nel testo sostituito dall'art. 3, comma 1, della legge 10 dicembre 2012, n. 219, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dal 1° gennaio 2013 (art. 4, comma 1, della stessa legge 219 del 2012), come nella specie — attribuisce tra l'altro, in via generale, al tribunale per i minorenni la competenza per i provvedimenti previsti dagli artt. 330 e 333 cod. civ. In deroga a tale attribuzione di competenza, quando sia in corso un giudizio di separazione, divorzio o un giudizio ai sensi dell'art. 316 cod. civ., anche in pendenza dei termini per le impugnazioni e nelle altre fasi di quiescenza, fino al passaggio in giudicato, la competenza in ordine alle azioni dirette ad ottenere provvedimenti limitativi od ablativi della responsabilità genitoriale, proposte successivamente e richieste con unico atto introduttivo dalle parti (così determinandosi un'ipotesi di connessione oggettiva e soggettiva) deve attribuirsi al giudice del conflitto familiare (Tribunale ordinario e Corte d'Appello). L'identità delle parti dei due giudizi non è esclusa dalla partecipazione del p.m. Ne consegue che nel caso, quale quello di specie, in cui — successivamente all'instaurazione di un giudizio di separazione o di divorzio, o del giudizio di cui all'art. 316 cod. civ. — siano state proposte azioni dirette ad ottenere provvedimenti limitativi od ablativi della responsabilità genitoriale quando sia pendente il termine per l'impugnazione o sia stato interposto appello avverso la decisione di primo grado, la competenza a conoscere tali azioni è attribuita alla corte d'appello in composizione ordinaria. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata) Cassazione civile, sez. VI, 26 Gennaio 2015, n. 1349.


Legge 219/2012 – Nuovo art. 38 disp. att. c.c. – Nuova competenza cd. per attrazione del tribunale Ordinario – Domanda di decadenza ex art. 330 c.c. proposta dinanzi al TM – Successiva domanda di separazione proposta davanti al TO – Competenza del TM sulla domanda da lui presentata – Persistenza.
Con la riscrittura dell'art. 38 disp. att. c.c. (art. 3 legge 10 dicembre 2012 n. 219) il legislatore ha inteso che se un giudizio di separazione è in corso al momento della proposizione della domanda diretta all'adozione di un provvedimento de potestate si verifica l'effettivo attrattivo della competenza, in favore del giudice davanti al quale è in corso il giudizio di separazione. Tale lettura testuale appare anche rispettosa del principio generale della perpetuatio jurisdictionis di cui all'art. 5 c.p.c. secondo cui la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda. Diversamente, se la domanda diretta all'adozione di provvedimenti de potestate da parte del Tribunale per i minorenni è stata proposta anteriormente alla instaurazione davanti al tribunale civile del giudizio di separazione o divorzio da parte dei genitori, resta ferma la competenza dell’ufficio Minorile, per non vanificare il percorso processuale svolto. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata) Cassazione civile, sez. VI, 12 Gennaio 2015, n. 2833.


Limitazione della responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c. – Azione del genitore per la rimozione della limitazione (nel caso di specie: affidamento del minore all’Ente) – Domanda proposta in via autonoma – Competenza – Tribunale per i Minorenni – Sussiste.

Limitazione della responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c. – Affidamento all’ente – Art. 333 c.c. – Sussiste.
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La domanda del genitore diretta ad ottenere una modifica dei provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale deve essere qualificata come domanda ex art. 333 comma 2 c.c, posto che le limitazioni ex art. 333 c.c. sono sempre modificabili e revocabili ai sensi del secondo comma della citata norma. L’art. 38 disp. att. c.c come modificato dalla legge 219/2012 ha previsto in via generale la competenza del Tribunale dei Minori per i procedimenti di cui all’art. 333 c.c senza operare alcuna distinzione tra le ipotesi di cui al primo e al secondo comma dell’art. 333 c.c, con la sola eccezione per cui i provvedimenti di cui alla suddetta disposizione vengono attratti alla competenza del Tribunale Ordinario nell’ipotesi in cui sia in corso tra le stesse parti un giudizio di separazione o divorzio o un giudizio ai sensi dell’art. 316 c.c. In altri termini, l’azione ex art. 333 comma 2 c.c. proposta in via autonoma non rientra nella competenza del Tribunale Ordinario, ipotizzabile sempre soltanto nel caso in cui penda un procedimento di separazione, divorzio o ex art. 316 c.c.c tra le stesse parti (v. art. 38, comma I, disp. att. c.c.) e la competenza del Tribunale per i Minorenni si estende anche al provvedimento di modifica o revoca delle limitazioni genitoriali, trovando la sua disciplina normativa in seno all’art. 333 comma 2 c.c., come richiamato anche in parte qua dall’art. 38 disp. att. c.c.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

L’affidamento dei minori al Comune di loro residenza non costituisce, in senso tecnico-giuridico, un provvedimento di “affidamento della prole”, in quanto l’affido dei fanciulli può ipotizzarsi solo verso uno dei genitori o entrambi (artt. 337ter e 337quater c.c.); il modulo dell’affidamento dei bambini all’ente locale realizza una limitazione all’esercizio della responsabilità genitoriale e va quindi collocato nell’ambito dell’art. 333 c.c. e, cioè, nei provvedimenti necessari e convenienti adottati dal Tribunale per proteggere il minore da condotte pregiudizievoli dei genitori (Trib. Milano, sez. IX, sentenza 4 – 11 dicembre 2013, Pres. Ortolan, rel. Buffone). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Tribunale Milano, 06 Maggio 2014.


Azione degli ascendenti ex art. 317-bis c.c. – Competenza del Tribunale per i Minorenni – Art. 38 disp. att. c.c. come modificato dal dlgs 154/2013 – Questione di legittimità costituzionale – Eccesso di delega legislativa – Irragionevolezza..
E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 38, comma I, disp. att. c.c. nella parte in cui prevede che «sono, altresì, di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 251 e 317-bis del codice civile», limitatamente alla parte in cui include l’art. 317-bis, per violazione degli artt. 76, 77 e 3, 111 della Costituzione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata) Tribunale Bologna, 05 Maggio 2014.


Riparto di competenza tra tribunale ordinario e tribunale minorile – Limitazioni della responsabilità genitoriale – Art. 333 c.c. – Inammissibilità del ricorso – Sussiste – Competenza cd. per Attrazione – Modifica introdotta dalla legge 219/2012 – Conferma di una pregressa giurisprudenza della Cassazione..
La Legge 219/12 – riscrivendo l’art. 38 cit. – ha istituito, in capo al Tribunale ordinario, una competenza cd. per attrazione nel senso di ricondurre al giudice ordinario la cognizione anche dei profili inerenti alla limitazione della responsabilità genitoriale, che in via generale sono attribuiti alla competenza del Tribunale minorile, in presenza di una precedente pendenza di un procedimento c.d. ordinario. In altri termini, anche il Tribunale Ordinario può applicare l’art. 333 c.c. se è pendente un procedimento di separazione o divorzio. La novella legislativa, sul punto, non ha portata innovativa: recepisce e conferma una lettura dell’art. 333 c.c. che si era già affermata nella giurisprudenza di Cassazione. Ciò vuol dire che, sia prima della legge 219/12 sia certamente ora, il giudice ordinario può emettere le statuizioni ex art. 333 c.c.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata) Tribunale Milano, 11 Dicembre 2013.


Riparto di competenza tra tribunale ordinario e tribunale minorile – Limitazioni della responsabilità genitoriale – Art. 330 C.C. – Competenza esclusiva del Tribunale per i Minorenni – Sussiste..
La Legge 219/2012 ha ampliato le competenze del giudice ordinario solo con riguardo alle limitazioni ex art. 333 c.c. lasciando immutata la esclusiva competenza del T.M. per le pronunce ex art. 330 c.c.; pronunce che il tribunale ordinario non potrebbe dunque emettere nemmeno se pendente un giudizio di separazione o divorzio. Quanto è confermato dallo sfoglio dei lavori parlamentari, dalla lettera dell’attuale art. 38 disp. att. c.c., e da un approccio sistematico alla questione che vede, al centro dell’azione ex art. 330 c.c., il pubblico ministero minorile, organo estraneo all’apparato giudiziario del tribunale ordinario. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata) Tribunale Milano, 11 Dicembre 2013.


Riparto di competenza tra tribunale ordinario e tribunale minorile – Ricorso ex art. 317-bis c.c. al tribunale ordinario, pendente processo ex art. 330 c.c. dinanzi al tribunale minore – Inammissibilità del ricorso – Sussiste – Competenza cd. per Attrazione..
La riscrittura dell’art. 38 disp. att. c.c. contenuta nell’art. 3 l. n. 219 comporta solo una competenza per c.d. attrazione a favore del tribunale ordinario “nell’ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell’art. 316 c.c.”, di guisa che alla regola generale si accompagna un’ipotesi derogatoria rigorosamente subordinata alla pendenza dei diversi procedimenti ordinari indicati, il che si traduce nella necessitata ricostruzione della volontà del legislatore come intesa a ricondurre al giudice ordinario la competenza ex art. 333 c.c. laddove sia stato precedentemente instaurato innanzi a questi (e sia ancora in corso) un giudizio già rientrante nella sua sfera di competenza. Ne consegue che non può ravvisarsi la competenza del giudice ordinario a pronunciarsi a mente degli artt. 155 ss. e 317 bis c.c. per la forza preclusiva da riconoscersi al procedimento che sia già pendente tra le stesse parti ex art. 330 c.c.; direttamente consequenziale è anche l’inammissibilità di ogni e qualsivoglia istanza intesa a conseguire un provvedimento economico e a tutela, in via cautelare, dei diritti di mantenimento della prole. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata) Tribunale Milano, 20 Novembre 2013.


Legge 219/2012 – Nuovo art. 38 disp. att. c.c. – Nuova competenza del TO sulle controversie ex art. 317-bis c.c. – Presupposti – Richiesta di modifica di precedente provvedimento ex art. 330 c.c. assunto dal TM – Incompetenza – Sussiste..
Con la legge 219/2012, il legislatore riformulato l’art. 38 disp. att. c.c. ha previsto una nuova competenza del T.O. per le controversie insorte tra genitori di figli non matrimoniali. Tale competenza non sussiste, tuttavia, dove la domanda sia intesa ad ottenere la modifica di un provvedimento pronunciato dal tribunale per i Minorenni ex art. 330 c.c.: in tal caso non si verte in tema di mero affidamento di minore nato da coppia non coniugata la cui relazione sia cessata, quanto a dire di un caso riconducibile al disposto normativo di cui all’art. 317 bis c.c., che presuppone l’esercizio integro della potestà genitoriale, bensì di ipotesi in cui si contesta la quantomeno persistente sussistenza di elementi che hanno già condotto all’adozione di un provvedimento limitativo della potestà. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata) Tribunale Milano, 11 Ottobre 2013.


Legge 219/2012 – Nuovo art. 38 disp. att. c.c. – Nuova competenza cd. per attrazione – Presupposti – Precedente pendenza di procedimento cd. ordinario – Azione autonoma ex art. 317-bis c.c., pendente dinanzi al T.M. giudizio ex art. 330 c.c. – Incompetenza – Sussiste. .
Con la legge 219/2012, il legislatore riformulato l’art. 38 disp. att. c.c. ha previsto una nuova competenza del T.O. per c.d. attrazione allorquando innanzi al giudice ordinario siano “in corso”, e cioè pendenti, varie tipologie di procedimenti. Pertanto, l’innovativo criterio della competenza funzionale per attrazione opera (o può operare) nel senso di ricondurre al giudice ordinario la cognizione anche dei profili inerenti alla limitazione e/o ablazione della responsabilità genitoriale, che in via generale sono attribuiti alla competenza del Tribunale minorile, solo in presenza di una precedente pendenza di un procedimento c.d. ordinario; ne consegue che non può innanzi al giudice ordinario essere in via autonoma instaurato un giudizio riconducibile al quadro normativo dell’art. 317 bis c.c. quando sia ancora pendente innanzi al T.M. un procedimento ex art. 330 c.c., la cui naturale estensione applicativa e potenzialità decisoria sono tali da ricomprendere anche l’oggetto della domanda che al giudice ordinario viene (posteriormente) proposta. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata) Tribunale Milano, 03 Ottobre 2013.


Legge 219/2012 – Nuovo art. 38 disp. att. c.c. – Nuova competenza cd. per attrazione – Presupposti – Precedente pendenza di procedimento cd. ordinario – Azione autonoma ex art. 317-bis c.c., pendente dinanzi al T.M. giudizio ex art. 330 c.c. – Incompetenza – Sussiste..
Con la legge 219/2012, il legislatore riformulato l’art. 38 disp. att. c.c. ha previsto una nuova competenza del T.O. per c.d. attrazione allorquando innanzi al giudice ordinario siano “in corso”, e cioè pendenti, varie tipologie di procedimenti. Pertanto, l’innovativo criterio della competenza funzionale per attrazione opera (o può operare) nel senso di ricondurre al giudice ordinario la cognizione anche dei profili inerenti alla limitazione e/o ablazione della responsabilità genitoriale, che in via generale sono attribuiti alla competenza del Tribunale minorile, solo in presenza di una precedente pendenza di un procedimento c.d. ordinario; ne consegue che non può innanzi al giudice ordinario essere in via autonoma instaurato un giudizio riconducibile al quadro normativo dell’art. 317 bis c.c. quando sia ancora pendente innanzi al T.M. un procedimento ex art. 330 c.c., la cui naturale estensione applicativa e potenzialità decisoria sono tali da ricomprendere anche l’oggetto della domanda che al giudice ordinario viene (posteriormente) proposta. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata) Tribunale Milano, 03 Ottobre 2013.


Art. 333 c.c. - Competenza del tribunale ordinario - Presupposti..
La vis actractiva dei procedimenti ex art. 333 c.c., prevista dalla legge 21972012, opera soltanto laddove il procedimento separativo sia "in corso" e "per tutta la durata" del medesimo; allorquando il procedimento separativo sia in fase di quiescenza e non vi sia un giudice che sta trattando attivamente la causa, la competenza a trattare il procedimento va ravvisata in capo al Tribunale per i Minorenni. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata) Tribunale Catanzaro, 31 Luglio 2013.


Esercizio della responsabilità genitoriale – Controversia – Competenza territoriale – Residenza abituale del minore – Trasferimento contingente o unilateralmente deciso – Idoneità a radicare la competenza – Esclusione.

Esercizio della responsabilità genitoriale – Procedimenti di revisione ex art. 710 c.p.c. riguardanti minori – Competenza territoriale – Residenza abituale del minore – Sussiste.
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Ai fini dell'individuazione del Tribunale territorialmente competente in ordine a provvedimenti diretti ad intervenire sulla potestà genitoriale ex artt. 330 e 333 cod. civ., deve aversi riguardo al luogo della dimora abituale alla data della domanda (Cass. 9266 del 2001; 1058 del 2003; 2171 del 2006). Il riferimento all'effettiva dimora del minore non sta ad indicare che la competenza territoriale può essere determinata sulla mera base della rilevazione del luogo in cui si trova il minore al momento del ricorso, senza verificare se tale ubicazione corrisponda a quella abituale o sia invece frutto di uno spostamento o trasferimento recente e contingente, o unilateralmente deciso da uno dei genitori, sostanzialmente in coincidenza temporale con la proposizione del ricorso. In forza di tale principio (applicato, in virtù dell'operatività del principio della "perpetuatio jurisdictionis" anche quando il mutamento di fatto intervenga nel corso di una procedura già instaurata, cfr. Cass. 3587 del 2003) la competenza territoriale non può che radicarsi nel luogo di residenza abituale del minore all'atto dell'introduzione del procedimento. La correlazione tra giudice e luogo in cui abitualmente vive il minore non può, infatti, spezzarsi per effetto di variazioni successive della residenza del genitore, prevalendo la stabilità sulla prossimità transitoria, essendo tale conclusione imposta da ragioni di certezza e di effettività dell'esercizio della giurisdizione. Il criterio della residenza o dimora abituale è univocamente adottato anche nei procedimenti relativi all'affidamento del figlio nato fuori dal matrimonio (nella dizione ratione temporis ancora vigente), come stabilito in Cass. 21750 del 2012. Quest'ultima pronuncia contiene l'ulteriore declinazione del principio sopra delineato, affermando che "nella individuazione in concreto di luogo di abituale dimora non può farsi riferimento ad un dato meramente quantitativo, rappresentato dalla prossimità temporale del trasferimento di residenza o dalla maggiore durata del soggiorno, essendo invece necessaria una prognosi sulla probabilità che la "nuova" dimora diventi l'effettivo e stabile centro d'interessi del minore ovvero resti su un piano di verosimile precarietà o sia un mero espediente per sottrarsi alla disciplina della competenza territoriale". Peraltro, deve osservarsi che il criterio indicato coincide perfettamente con quello della residenza abituale del minore, stabilito dall'art. 8 del Regolamento CE n. 2201 del 2003 in tema di giurisdizione sui provvedimenti de potestate. L'applicazione pratica di tale criterio conduce a dare rilievo esclusivamente al luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale del minore al momento della proposizione della domanda (S.U. 1984 del 2012). Il principio di prossimità, non può, pertanto, essere ritenuto contrapposto a quello della residenza abituale, ma, al contrario, si deve ritenere che ne sottolinei l'effettività imponendo l'accertamento concreto del luogo in cui è radicato territorialmente il minore, senza dare rilievo al mero dato anagrafico-amministrativo. L'effettività dell'accertamento, coerentemente con le fonti convenzionali e del diritto dell'Unione Europea, non esclude, tuttavia, la necessità della stabilità e continuità del radicamento territoriale in contrapposizione alla precarietà e contingenza di spostamenti o trasferimenti del minore dovuti a situazioni particolari, presumibilmente collegati al conflitto genitoriale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Il criterio della residenza abituale del minore, ai fini della determinazione della competenza territoriale, risulta codificato nei procedimenti ex art. 710 cod. proc. civ., riguardanti l'affidamento dei figli minori. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. I, 19 Luglio 2013, n. 17746.


Dichiarazione giudiziale di paternità – Procedimento relativo a figlio minore di età – Modifica dell’art. 38 disp. att. c.c. ad opera della Legge 219/2012 – Competenza del Tribunale Ordinario – Rito applicabile – Rito camerale – Esclusione – Rito Ordinario Sussiste – Erronea introduzione del rito – Mutamento del rito – Sussiste..
In virtù della nuova formulazione dell’art. 38 disp. att. c.c., per effetto della legge 10 dicembre 2012 n. 219, la competenza sull’art. 269 c.c., anche in caso di minori, è del Tribunale ordinario e conseguentemente il rito applicabile è quello di cognizione ordinaria ex artt. 163 e ss. c.p.c. La legge 219/2012, infatti, ha rimosso la deroga al rito ordinario che era stata introdotta dall’art. 68 della legge 184-1983 così ripristinando la norma generale di cui all'art. 9, comma II c.p.c. Dove il rito sia stato introdotto erroneamente con ricorso invece che con citazione, il giudice può mutare ex officio il rito ex art. 4 d.lgs. 150/2011 con contestuale ordine di integrazione degli atti. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata) Tribunale Milano, 29 Aprile 2013.


Dichiarazione giudiziale di paternità – Art. 269 c.c. – Competenza del Tribunale ordinario – Art. 38 disp. att. c.c. – Legge 219/2012 – Rito applicabile – Camerale – Esclusione – Rito ordinario – Sussiste – Erronea introduzione del rito, con ricorso invece che con citazione – Provvedimento del giudice – Integrazione atti – Sussiste..
L’azione di stato è disciplinata dall’art. 9 comma 2 c.p.c., da proporsi secondo il rito ordinario (v. l’art. 38 ultimo comma disp. att. c.c. così come risultante dalle modifiche apportate dalla l. 219/12); essendo il procedimento a cognizione ordinaria, l’atto introduttivo, con la forma del ricorso anziché della citazione, non contiene tutti gli elementi prescritti dall’art. 163 c.p.c. (cfr. Cass. 18.08.06 n. 18201); pertanto, disposto il mutamento del rito, parte attrice dovrà integrare l’atto introduttivo con l’avvertimento previsto dall’art. 163 n. 7 c.p.c. e l’atto introduttivo, così integrato, dovrà essere notificato alle controparti, unitamente al decreto di conversione, contenente la fissazione della data di udienza. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata) Tribunale Velletri, 08 Aprile 2013.


Dichiarazione giudiziale di paternità – Art. 269 c.c. – Competenza del Tribunale ordinario – Art. 38 disp. att. c.c. – Legge 219/2012 – Rito applicabile – Camerale – Esclusione – Rito ordinario – Sussiste..
Poiché la legge 219/2012 nulla ha innovato quanto al rito applicabile avanti al Tribunale ordinario si deve ritenere che, nel nuovo sistema di riparto di competenza delineato dall’art. 38 disp. att. cod. civ. novellato, l’azione di riconoscimento di cui all’art. 269 cod. civ., anche quando riguardi un figlio minore, debba essere introdotta nelle forme ordinarie del giudizio di merito a cognizione piena e, dunque, con citazione. Conserva, cioè, piena validità il principio (da ultimo ribadito da Cass. Civ. 25.11.2010 n. 23970 cit.) secondo cui il rito camerale è applicato dall’ordinamento processuale a procedimenti di natura contenziosa, di regola devoluti alla cognizione ordinaria, in via di eccezione, nei casi tipici e tassativi che sono espressamente elencati, cosicché se la scelta del legislatore per la forma camerale non risulta esplicitata attraverso espressa previsione deve trovare applicazione il principio generale dell’ordinamento processuale che affida la tutela dei diritti e degli “status” delle persone alle forme del processo a cognizione piena. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata) Tribunale Varese, 22 Marzo 2013.


Affidamento dei minori – Provvedimenti in tema di decadenza dalla potestà – Competenza in pendenza di separazione – Riparto di competenza tra tribunale ordinario e tribunale per i Minorenni – Art. 38 disp. Att. c.c...
In tema di affidamento di minori e di provvedimenti di decadenza dalla potestà genitoriale, il discrimine tra la competenza del Tribunale ordinario e quella del Tribunale per i Minorenni deve essere individuato con riferimento al "petitum" ed alla "causa petendi" in concreto dedotti. Rientrano pertanto nella competenza del giudice specializzato, ai sensi del combinato disposto degli art. 330 cod. civ. e 38 disp. att. cod. civ., soltanto le domande finalizzate ad ottenere i provvedimenti di decadenza dalla potestà genitoriale, mentre rientrano nella competenza del Tribunale ordinario, in sede di separazione personale dei coniugi, le pronunzie di affidamento del minori nonché le modalità dell'affidamento; né vale a spostare la competenza presso il Tribunale per i Minorenni l'allegazione di un grave pregiudizio per i figli minori, se tale deduzione non è intesa ad ottenere un provvedimento ablativo della suddetta potestà (cfr., da ultime, Cass. n. 6841 e 20352 del 2011). Sotto altro profilo, l'art. 709 ter c.p.c. stabilisce che competente a decidere in ordine alla soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale è "il giudice del procedimento in corso", ossia il giudice della separazione giacché la norma si inserisce tra quelle che disciplinano il procedimento di separazione personale dei coniugi. Analogamente l'art. 155 c.c. sancisce che, in caso di separazione, la potestà genitoriale è affidata ad entrambi i genitori e rimette al giudice della separazione la decisione in caso di disaccordo. Tali norme sono da considerarsi speciali e quindi prevalenti rispetto a quella dell'art. 316 c.c. che - attraverso il richiamo contenuto nell'art. 38 delle disp. att. c.c - affida al Tribunale per i Minorenni di risolvere le questioni di contrasto di particolare importanza insorte tra i genitori in ordine all'esercizio comune della potestà genitoriale, norma che trova quindi applicazione per le controversie tra coniugi non separati o tra i quali non sia in corso procedimento di separazione. (Cass. 9339/97). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata) Cassazione civile, sez. I, 27 Febbraio 2013, n. 4945.


Famiglia di fatto non fondata sul matrimonio – Cessazione del rapporto – Necessaria valutazione, da parte del giudice, della intollerabilità della convivenza – Esclusione – Scioglimento dal rapporto ad nutum – Sussiste – Ricorso congiunto ex art. 317-bis c.c. – Necessità dell’udienza – Esclusione (Artt. 2 Cost., 317-bis c.c., 38 disp. att. c.c.)..
In materia di famiglia di fatto, non fondata sul matrimonio, non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l’autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l’espletamento di tentativo di conciliazione. Tale considerazione rende, quantomeno in linea di principio e fatte salve eventuali difformi valutazioni di opportunità, superflua la personale comparizione delle parti in caso di presentazione di un ricorso congiunto ex art. 317-bis c.c., atteso che l’esame del Tribunale risulta elettivamente diretto alla verifica dell’adeguatezza degli accordi raggiunti all’interesse della prole minore, alla luce del disposto normativo di cui all’art. 155, comma secondo, c.c. (“Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”) nel testo introdotto dalla Novella n. 54/2006, applicabile anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati (art. 4, comma secondo, legge citata). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata) Tribunale Milano, 20 Febbraio 2013.


Affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio (già Figli cd. naturali) – Legge 10 dicembre 2012 n. 219 – Procedimento – Trattazione – Collegiale – Delega – Ammissibilità..
In materia di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, il rito processuale tipizzato dal legislatore nell’art. 38 disp. att. c.c., con la Legge 219/2012, in virtù richiamo all’art. 737 c.p.c., deve ritenersi a trattazione anche se il Presidente può sempre delegare il giudice relatore per la fase istruttoria. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata) Tribunale Varese, 23 Gennaio 2013.