Codice Civile


LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO X
Della tutela e dell'emancipazione
CAPO I
Della tutela dei minori
SEZIONE III
Dell'esercizio della tutela

Art. 376

Vendita di beni
TESTO A FRONTE

I. Nell'autorizzare la vendita di beni, il tribunale determina se debba farsi all'incanto o a trattative private, fissandone in ogni caso il prezzo minimo.

II. Quando nel dare l'autorizzazione il tribunale non ha stabilito il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo, lo stabilisce il giudice tutelare.