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Codice Civile

LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO IX
Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio (1)
CAPO I
Dei diritti e doveri del figlio (2)

Art. 318

Abbandono della casa del genitore

I. Il figlio, sino alla maggiore età o all'emancipazione, non può abbandonare la casa dei genitori o del genitore che esercita su di lui la responsabilità genitoriale né la dimora da essi assegnatagli. Qualora se ne allontani senza permesso, i genitori possono richiamarlo ricorrendo, se necessario, al giudice tutelare. (3)

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(1) Titolo sostituito dall'art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154. Il titolo sostituito era «Della potestà dei genitori e dei diritti e doveri del figlio».
(2) Capo inserito dall'art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154.
(3) L'art. 43, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, con effetto dal 7 febbraio 2014, ha inserito, dopo le parole «Il figlio» le parole «, sino alla maggiore età o all'emancipazione,», e ha sostituito alla parola «potestà», le parole «responsabilità genitoriale».