Codice Civile


LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO IX
Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio (1)
CAPO I
Dei diritti e doveri del figlio (2)


Art. 317-bis

Rapporti con gli ascendenti (3)


I. Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.

II. L'ascendente al quale è impedito l'esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore. Si applica l'articolo 336, secondo comma. (4)

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(1) Titolo sostituito dall'art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154. Il titolo sostituito era «Della potestà dei genitori e dei diritti e doveri del figlio».
(2) Capo inserito dall'art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154.
(3) Articolo sostituito, con effetto dal 7 febbraio 2014, dall'art. 42, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154.
Il testo dell'articolo precedente recitava: «Esercizio della potestà.
I. Al genitore che ha riconosciuto il figlio naturale spetta la potestà su di lui.
II. Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, l'esercizio della potestà spetta congiuntamente ad entrambi qualora siano conviventi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 316. Se i genitori non convivono l'esercizio della potestà spetta al genitore col quale il figlio convive ovvero, se non convive con alcuno di essi, al primo che ha fatto il riconoscimento. Il giudice, nell'esclusivo interesse del figlio, può disporre diversamente; può anche escludere dall'esercizio della potestà entrambi i genitori, provvedendo alla nomina di un tutore.
III. Il genitore che non esercita la potestà ha il potere di vigilare sulla istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio minore».
(4) N.B.: Le controversie sono di competenza del Tribunale per i Minorenni, in virtù della modifica apportata alla'rt. 38 disp. att. c.p.c. dall'art. 96, lett c) del d.lgs. n. 154/2013.