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Codice Civile

LIBRO SESTO
Della tutela dei diritti
TITOLO V
Della prescrizione e della decadenza
CAPO II
Della decadenza

Art. 2968

Diritti indisponibili

I. Le parti non possono modificare la disciplina legale della decadenza nĂ© possono rinunziare alla decadenza medesima, se questa è stabilita dalla legge in materia sottratta alla disponibilità delle parti.