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Codice Civile

LIBRO SESTO
Della tutela dei diritti
TITOLO V
Della prescrizione e della decadenza
CAPO I
Della prescrizione
SEZIONE IV
Del termine della prescrizione
PARAGRAFO 4
Del computo dei termini

Art. 2963

Computo dei termini di prescrizione

I. I termini di prescrizione contemplati dal presente codice e dalle altre leggi si computano secondo il calendario comune.

II. Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale.

III. Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

IV. La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale.

V. Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese.