Codice Civile


LIBRO SESTO
Della tutela dei diritti
TITOLO V
Della prescrizione e della decadenza
CAPO I
Della prescrizione
SEZIONE IV
Del termine della prescrizione
PARAGRAFO 3
Delle prescrizioni presuntive

Art. 2957
Decorrenza delle prescrizioni presuntive

I. Il termine della prescrizione decorre dalla scadenza della retribuzione periodica o dal compimento della prestazione.

II. Per le competenze dovute agli avvocati, ai procuratori e ai patrocinatori legali il termine decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato; per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dall'ultima prestazione.