Codice Civile


LIBRO SESTO
Della tutela dei diritti
TITOLO V
Della prescrizione e della decadenza
CAPO I
Della prescrizione
SEZIONE IV
Del termine della prescrizione
PARAGRAFO 3
Delle prescrizioni presuntive

Art. 2954
Prescrizione di sei mesi

I. Si prescrive in sei mesi il diritto degli albergatori e degli osti per l'alloggio e il vitto che somministrano, e si prescrive nello stesso termine il diritto di tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione.