Codice Civile


LIBRO SESTO
Della tutela dei diritti
TITOLO V
Della prescrizione e della decadenza
CAPO I
Della prescrizione
SEZIONE I
Disposizioni generali

Art. 2934
Estinzione dei diritti

I. Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.

II. Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge.