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Codice Civile

LIBRO SESTO
Della tutela dei diritti
TITOLO IV
Della tutela giurisdizionale dei diritti
CAPO II
Dell'esecuzione forzata
SEZIONE II
Dell'esecuzione forzata in forma specifica

Art. 2931

Esecuzione forzata degli obblighi di fare

I. Se non è adempiuto un obbligo di fare, l'avente diritto può ottenere che esso sia eseguito a spese dell'obbligato nelle forme stabilite dal codice di procedura civile.