Codice Civile


LIBRO SESTO
Della tutela dei diritti
TITOLO IV
Della tutela giurisdizionale dei diritti
CAPO II
Dell'esecuzione forzata
SEZIONE I-bis
Dell'espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito
(1)


Art. 2929-bis

Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito (2)


I. Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l'atto è stato trascritto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole, interviene nell'esecuzione da altri promossa.

II. Quando il bene, per effetto o in conseguenza dell’atto, è stato trasferito a un terzo, il creditore promuove l’azione esecutiva nelle forme dell’espropriazione contro il terzo proprietario ed è preferito ai creditori personali di costui nella distribuzione del ricavato. Se con l’atto è stato riservato o costituito alcuno dei diritti di cui al primo comma dell’art. 2812, il creditore pignora la cosa come libera nei confronti del proprietario. Tali diritti si estinguono con la vendita del bene e i terzi titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato, con preferenza rispetto ai creditori cui i diritti sono opponibili. (3)

III. Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all’esecuzione di cui al titolo V del libro terzo del codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma o che l’atto abbia arrecato pregiudizio alle ragioni del creditore o che il debitore abbia avuto conoscenza del pregiudizio arrecato. (4)

IV. L’azione esecutiva di cui al presente articolo non può esercitarsi in pregiudizio dei diritti acquistati a titolo oneroso dall’avente causa del contraente immediato, salvi gli effetti della trascrizione del pignoramento. (5)

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(1) (2) Sezione e articolo inseriti dall'art. 12 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 (entrato in vigore il 27 giugno 2015), convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132 (entrata in vigore il 20 agosto 2015). La modifica si applica esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla entrata in vigore del citato decreto legge.
(3) Comma sostituito dalla L. 30 giugno 2016, n. 119 di conversione del D.L. 3 maggio 2016, n. 59. La modifica di applica dal 3 luglio 2016, data di entrata in vigore della citata legge di conversione. Il comma sostituito recitava: "II. Quando il pregiudizio deriva da un atto di alienazione, il creditore promuove l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario."
(4) Comma sostituito dalla L. 30 giugno 2016, n. 119 di conversione del D.L. 3 maggio 2016, n. 59. La modifica di applica dal 3 luglio 2016, data di entrata in vigore della citata legge di conversione. Il comma sostituito recitava: "III. Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all'esecuzione di cui al titolo V del libro III del codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma, nonche' la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore."
(5) Comma aggiunto dalla L. 30 giugno 2016, n. 119 di conversione del D.L. 3 maggio 2016, n. 59. La modifica di applica dal 3 luglio 2016, data di entrata in vigore della citata legge di conversione.