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Codice Civile

LIBRO SESTO
Della tutela dei diritti
TITOLO III
Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale
CAPO V
Dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale
SEZIONE II
Dell'azione revocatoria

Art. 2903

Prescrizione dell'azione

I. L'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto.