Codice Civile


LIBRO SESTO
Della tutela dei diritti
TITOLO III
Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale
CAPO V
Dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale
SEZIONE I
Dell'azione surrogatoria

Art. 2900
Condizioni, modalità ed effetti

I. Il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare, purché i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare.

II. Il creditore, qualora agisca giudizialmente, deve citare anche il debitore al quale intende surrogarsi.