Codice Civile


LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO VII
Dello stato di figlio (1)
CAPO V
Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità (2)
[SEZIONE II
Della legittimazione dei figli naturali] (3)


Art. 290

Effetti e decorrenza della legittimazione per provvedimento del giudice (4)


[I. La legittimazione per provvedimento del giudice produce gli stessi effetti della legittimazione per susseguente matrimonio, ma soltanto dalla data del provvedimento e nei confronti del genitore riguardo al quale la legittimazione è stata concessa.

II. Se il provvedimento interviene dopo la morte del genitore, gli effetti risalgono alla data della morte, purché la domanda di legittimazione non sia stata presentata dopo un anno da tale data.]

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(1) Titolo sostituito dall'art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154. Il titolo sostituito era «Della filiazione».
(2) Capo sostituito dall'art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154. Il capo sostituito era «Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale».
(3) Sezione abrogata dal'art. 1 della legge 10 dicembre 2012, n. 219 con effetto dal 1 gennaio 2013.
(4) Articolo abrogato dall'art. 1 della legge 10 dicembre 2012, n. 219, la quale, con effetto dal 1 gennaio 2013, ha abrogato l'intera sezione II del capo II del libro VII del codice civile e quindi gli articoli da 280 a 290.