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Codice Civile

LIBRO SESTO
Della tutela dei diritti
TITOLO III
Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale
CAPO IV
Delle ipoteche
SEZIONE I
Disposizioni generali

Art. 2809

Specialità e indivisibilità dell'ipoteca

I. L'ipoteca deve essere iscritta su beni specialmente indicati e per una somma determinata in danaro.

II. Essa è indivisibile e sussiste per intero sopra tutti i beni vincolati, sopra ciascuno di essi e sopra ogni loro parte.