Codice Civile


LIBRO SESTO
Della tutela dei diritti
TITOLO III
Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale
CAPO III
Del pegno
SEZIONE II
Del pegno dei beni mobili

Art. 2792
Divieto di uso e disposizione della cosa

I. Il creditore non può, senza il consenso del costituente, usare della cosa, salvo che l'uso sia necessario per la conservazione di essa. Egli non può darla in pegno o concederne ad altri il godimento.

II. In ogni caso, deve imputare l'utile ricavato prima alle spese e agli interessi e poi al capitale.