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Codice Civile

LIBRO SESTO
Della tutela dei diritti
TITOLO III
Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale
CAPO III
Del pegno
SEZIONE I
Disposizioni generali

Art. 2784

Nozione

I. Il pegno è costituito a garanzia dell'obbligazione dal debitore o da un terzo per il debitore.

II. Possono essere dati in pegno i beni mobili, le universalità di mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili.