Codice Civile


LIBRO SESTO
Della tutela dei diritti
TITOLO III
Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale
CAPO I
Disposizioni generali

Art. 2740
Responsabilità patrimoniale

I. Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.

II. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.