Codice Civile


LIBRO SESTO
Della tutela dei diritti
TITOLO II
Delle prove
CAPO IV
Delle presunzioni

Art. 2729
Presunzioni semplici

I. Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.

II. Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni.