Codice Civile
LIBRO SESTO
Della tutela dei diritti
TITOLO II
Delle prove
CAPO IV
Delle presunzioni
I. Le presunzioni legali dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali esse sono stabilite.
II. Contro le presunzioni sul fondamento delle quali la legge dichiara nulli certi atti o non ammette l'azione in giudizio non può essere data prova contraria, salvo che questa sia consentita dalla legge stessa.