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Codice Civile

LIBRO SESTO
Della tutela dei diritti
TITOLO II
Delle prove
CAPO III
Della prova testimoniale

Art. 2723

Patti posteriori alla formazione del documento

I. Qualora si alleghi che, dopo la formazione di un documento, è stato stipulato un patto aggiunto o contrario al contenuto di esso, l'autorità giudiziaria può consentire la prova per testimoni soltanto se, avuto riguardo alla qualità delle parti, alla natura del contratto e a ogni altra circostanza, appare verosimile che siano state fatte aggiunte o modificazioni verbali.