Codice Civile


LIBRO SESTO
Della tutela dei diritti
TITOLO II
Delle prove
CAPO III
Della prova testimoniale

Art. 2721
Ammissibilità: limiti di valore

I. La prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell'oggetto eccede 2,58 euro.

II. Tuttavia l'autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza.