Codice Civile
LIBRO SESTO
Della tutela dei diritti
TITOLO II
Delle prove
CAPO II
Della prova documentale
SEZIONE IV
Delle riproduzioni meccaniche
I. Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.