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Codice Civile

LIBRO SESTO
Della tutela dei diritti
TITOLO II
Delle prove
CAPO II
Della prova documentale
SEZIONE I
Dell'atto pubblico

Art. 2701

Conversione dell'atto pubblico

I. Il documento formato da ufficiale pubblico incompetente o incapace ovvero senza l'osservanza delle formalità prescritte, se è stato sottoscritto dalle parti, ha la stessa efficacia probatoria della scrittura privata.