Codice Civile


LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO II
Delle persone giuridiche
CAPO II
Delle associazioni e delle fondazioni

Art. 27

Estinzione della persona giuridica
TESTO A FRONTE

I. Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.

II. Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare.