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Codice Civile

LIBRO SESTO
Della tutela dei diritti
TITOLO I
Della trascrizione
CAPO I
Della trascrizione degli atti relativi ai beni immobili

Art. 2668-ter

Durata dell'efficacia della trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili (1)

I. Le disposizioni di cui all'articolo 2668-bis si applicano anche nel caso di trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili.

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(1) Articolo inserito dall’art. 62, comma 1 della l. 18 giugno 2009, n. 69 con effetto dal 4 luglio 2009. In base all'art. 58, comma 4, della l. 18 giugno 2009, n. 69, la trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell’entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-bis e 2668-ter entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge.