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Codice Civile

LIBRO SESTO
Della tutela dei diritti
TITOLO I
Della trascrizione
CAPO I
Della trascrizione degli atti relativi ai beni immobili

Art. 2657

Titolo per la trascrizione

I. La trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.

II. Le sentenze e gli atti seguiti in paese estero devono essere legalizzati.